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ricorso respinto

Era stato chiesto stop a lavori su litorale di Polignano a Mare Il Tar di Bari ha rigettato nel merito il ricorso presentato dal comitato ambientalista ‘I Gabbiani del Parco di Costa Ripagnola’ e dall’ex consigliere regionale Domenico Lomelo con cui si chiedeva lo stop dei lavoridella società Serim sui terreni di Costa Ripagnola, area verde a nord di Polignano a Mare, in provincia di Bari. Qui l’azienda intende avviare il recupero e restauro di trulli per attività ricettiva. Con sentenza pubblicata oggi, il tribunale amministrativo pugliese ha ritenuto il ricorso inammissibile e irricevibile per tardività. Il progetto della Serim prevedeva “il restauro e il risanamento conservativo, senza incremento di volumetria, di dieci costruzioni rurali a forma di trullo, già utilizzate per ricovero di attrezzi di lavoro e riposto delle maestranze agricole, con mutamento della loro destinazione ad attività turistico-alberghiera e la realizzazione di una struttura per il tempo libero e la balneazione”. Si tratta di un nuovo stop dei giudici amministrativi nei confronti dei comitati ambientalisti. Ad aprile 2023 sempre il Tar, con ordinanza cautelare, aveva rigettato il primo ricorso, non rilevando i presupposti per accogliere l’istanza cautelaredi sospensione dei lavori. A giugno, però, il consiglio di Stato aveva dato ragione ai ricorrenti e chiesto al Tar di esprimersi nel merito. La sentenza di oggi arriva a meno di un mese dall’udienza svoltasi a fine settembre. 

Cassano destituto con legge regionale  Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Massimo Cassano, ex direttore generaledell’Agenzia per le politiche attive del lavoro, che chiedeva che fosse sospesa in via cautelare l’efficacia della sua destituzione dal ruolo apicale. Cassano è stato destituito dopo che il Consiglio regionale ha approvato una legge che ha modificato l’assetto societario dell’Arpal. L’ex sottosegretario a dicembre ha presentato ricorso cautelare davanti al Tar Puglia, ma è rigettato. Il Consiglio di Stato, adesso, ha sostanzialmente confermato la decisione del Tribunale amministrativo di primo grado. “Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che l’appello cautelare non appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris – si legge nel provvedimento del Consiglio di Stato – sussistendo seri dubbi in ordine alla giurisdizione dell’adito giudice amministrativo nel caso di impugnativa di decadenza automatica, ope legis, dalla carica, implicante essenzialmente l’accertamento di un fatto estintivo dei diritti nascenti dal contratto. Ritenuto, peraltro, con riguardo al lamentato pregiudizio grave ed irreparabile, che anche l’ipotetica proposizione dell’incidente di costituzionalità nella fase cautelare d’appello non consentirebbe all’appellante di conseguire il bene della vita anelato, atteso che al giudice amministrativo non è consentito disapplicare la norma di legge (regionale) nelle more del sindacato accentrato di costituzionalità”. 

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